La certificazione MOCA | Sgorbati Group

La certificazione MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con alimenti)

Oggigiorno la richiesta di certificazioni è sempre più complessa e variegata.
Ogni anno se ne aggiungono di nuove e a volte anche conoscerle tutte è complesso.
Da anni la certificazione MOCA è a livello di regolamento europeo, ma nei fatti veniva di rado fornita dai costruttori di macchine e quasi mai richiesta dagli enti di controllo.

Negli ultimi mesi si sono però intensificati i controlli (con relative sanzioni!) e di conseguenza tutte le aziende costruttrici si sono dovute adeguare, pena la non conformità alle leggi vigenti e quindi l’uscita dal mercato.

Nella realtà di tutti i giorni purtroppo ci accorgiamo che, soprattutto le piccole realtà, non consapevoli al 100% di questo, si avvalgono tutt’ora di aziende costruttrici sfornite di dette certificazioni; conseguentemente hanno anche dei costi più bassi, perché non effettuano sui materiali utilizzati nella costruzione tutte le verifiche richieste dal legislatore.

Si tratta evidentemente di uno è uno sfalsamento del mercato, la realtà è che ci si deve adeguare in tutte quelle situazioni in cui il contatto tra alimento e macchina avviene quando l’alimento è già nella sua conformazione finale (ad esempio la patata pelata non quella con la buccia).

Vediamo nei dettagli cosa dice il regolamento al riguardo:

Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti (MOCA: tutto ciò che è direttamente o indirettamente destinato al contatto con gli alimenti) destinati alla realizzazione d’imballaggi, pentole, utensili, stoviglie, macchine industriali, ecc. sono stati sottoposti nel tempo ad un profilo legislativo decisamente complesso.

Per rendere un oggetto idoneo al contatto con alimenti e, quindi, sicuro per il consumatore, sono state emanate da oltre dieci anni diverse disposizioni di legge a livello Europeo ma anche importanti leggi nazionali correlate alla necessità di assicurare un’adeguata “sicurezza del prodotto”.

Il principio del Regolamento Europeo 1935/04/CE (direttamente applicabile in tutti gli stati membri europei) è che i Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti, devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze agli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana. Ciò presuppone possano essere utilizzati solo materiali inseriti in apposite liste su cui debbano essere eseguiti periodicamente test di migrazione al fine di garantire la mancata contaminazione dell’alimento posto a contatto.

Un’adeguata etichettatura ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento 1935/2004/CE dovrebbe permettere anche al consumatore finale di poter valutare la conformità del prodotto, mentre la dichiarazione di conformità emessa sotto la responsabilità del produttore, sostenuta da opportuna documentazione probante, deve essere a disposizione delle autorità richiedenti in caso di controllo e presuppone la responsabilità a catena lungo tutta la filiera.

E’, dunque, evidente come debba essere tenuto sotto controllo il processo, tramite l’adozione di Buone Pratiche di Fabbricazione – GMP (Good Manufacturing Practice) secondo il Regolamento Europeo 2023/06/CE, che garantiscano un corretto sistema di tracciabilità dei materiali e una adeguata valutazione dei rischi tramite un opportuno sistema di assicurazione qualità documentato, monitorato ed efficace, in modo da garantire la conformità del prodotto MOCA immesso sul mercato.

Per dimostrare tali conformità, chi immette sul mercato il prodotto MOCA deve emettere una Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento 1935/2004/CE.

Per i motivi sopra riportati, ai nostri fornitori chiediamo sempre:

1. Garanzia di rintracciabilità (lotto o altro numero che assicuri la rintracciabilità del prodotto fornito, sia esso macchinario, prodotto di consumo o ricambio, enunciato sui documenti di accompagnamento della merce o etichette poste sugli imballi)

2. Garanzia di etichettatura (Etichetta/documento di accompagnamento): che riporti almeno le seguenti informazioni:

  • Codice dell’articolo fornito
  • Ragione Sociale e indirizzo della sede sociale del fornitore
  • Dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o simbolo dell’allegato II del Regolamento 1935/2004/CE   o indicazione specifica dell’impiego del prodotto MOCA (es: macchina pela ortaggi, macchina macina cereali).
  • Numero per assicurare la rintracciabilità del prodotto (lotto, seriale o altro) ai fini di un eventuale obbligo di ritiro/richiamo dal mercato.

3. Emissione di dichiarazione di conformità al contatto alimentare ai sensi del Regolamento 1935/2004/CE, 2023/2006/CE + normativa specifica di materiale.

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